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Il PPWR per i fabbricanti fuori dall'Unione

Se un imballaggio è immesso sul mercato europeo con il vostro nome o marchio, l'articolo 3, punto 13, lettera a), vi rende fabbricante, con la documentazione tecnica dell'allegato VII e la dichiarazione dell'allegato VIII sotto la vostra responsabilità, ovunque siate stabiliti.

Non vi rende produttore. Quel ruolo spetta a chi mette a disposizione l'imballaggio per la prima volta all'interno di uno Stato membro, quindi registrazione e responsabilità estesa ricadono di norma sul vostro importatore europeo. Potete nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto ai sensi dell'articolo 17, e quel mandato può coprire la conservazione dei documenti e i rapporti con le autorità, ma redigere la documentazione tecnica e gli obblighi dell'articolo 15, paragrafo 1, restano vostri e non si delegano. E se il vostro importatore appone il proprio marchio sull'imballaggio, l'articolo 21 gli trasferisce gli obblighi del fabbricante: meglio discuterne prima di un controllo che durante.

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