Sanzioni del PPWR
L'applicazione del PPWR ha due livelli, e il primo sorprende. Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, una documentazione tecnica o una dichiarazione di conformità mancante o inesatta è sanzionabile di per sé: non occorre aver violato un limite sostanziale perché costituisca un rilievo.
Il secondo livello è nazionale. L'articolo 68 impone agli Stati membri di stabilire le norme sanzionatorie e notificarle entro il 12 febbraio 2027; per gli obblighi degli articoli da 24 a 29 devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie. Gli importi sono quindi fissati a livello nazionale e non figurano nel regolamento, così che la stessa condotta espone in modo diverso a seconda del mercato. È di solito attraverso l'articolo 15, paragrafo 10, che una debolezza documentale diventa visibile: un'autorità competente chiede, e inizia a decorrere un termine breve.
