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Che cos'è il regolamento UE sul lavoro forzato (EUFLR)?

Il regolamento (UE) 2024/3015 vieta di immettere sul mercato dell'UE, di mettere a disposizione su di esso o di esportare da esso qualsiasi prodotto realizzato con lavoro forzato. È entrato in vigore il 13 dicembre 2024 e si applica dal 14 dicembre 2027. È un divieto di prodotto con una procedura di indagine annessa — non una legge sulla dovuta diligenza.

Il regolamento non impone alle imprese alcun obbligo di comunicazione, di audit o di processo. Ciò che fa è dare alle autorità competenti — la Commissione dove il sospetto lavoro forzato è fuori dall'UE, l'autorità di uno Stato membro dove è all'interno — una procedura: una scelta fondata sul rischio di che cosa esaminare, una fase preliminare in cui l'operatore ha 30 giorni lavorativi per rispondere a una richiesta di informazioni, un'indagine, e una decisione entro nove mesi che vieta il prodotto, ne ordina il ritiro e lo smaltimento, e viene pubblicata così da vincolare ogni operatore che immette sul mercato lo stesso prodotto. Ciò che l'operatore ha fatto per conoscere la propria catena non è un obbligo, ma l'articolo 17 dice all'autorità di valutarlo, e gli orientamenti della Commissione del giugno 2026 dicono che l'incapacità di fornire informazioni di tracciabilità gioca a vostro sfavore. È tutta qui la logica: nessun obbligo di agire, e tutto dipende da ciò che riuscite a dimostrare.

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