Operatore a valle
Immette sul mercato un prodotto già coperto dalla diligenza a monte — conserva il numero di riferimento, si registra se non è una PMI e deve agire se è a conoscenza di una preoccupazione comprovata.
Cosa significa
Un operatore a valle immette sul mercato un prodotto che già contiene, o è stato ottenuto da, merci su cui la dovuta diligenza è già stata esercitata. Dopo l’emendamento del 2025, quel ruolo non ripresenta una dichiarazione per le stesse merci.
Nel regolamento
Il dovere è raccogliere e conservare il numero di riferimento a monte e poterlo produrre. Gli operatori a valle che non sono PMI devono registrarsi nel sistema informativo. L’affidamento in buona fede a un operatore a monte cessa se venite a conoscenza di una preoccupazione comprovata — dovete agire invece di far passare comunque le merci.
Come lo tratta ERWAY
I flussi a valle di ERWAY enfatizzano l’ingresso della dichiarazione, la validazione dei riferimenti e i pacchetti di processo condividibili — non una seconda campagna completa di geolocalizzazione per appezzamenti già presentati a monte.
Termini correlati
- Ruoli e obblighi
Operatore
Il soggetto che immette per primo un prodotto pertinente sul mercato UE, o lo esporta — e che presenta la dichiarazione di dovuta diligenza per quella immissione.
- Ruoli e obblighi
Commerciante
Rende disponibile un prodotto pertinente senza immetterlo per primo — conserva il numero di riferimento; i trader non PMI devono registrarsi nel sistema informativo.
- Rischio e classificazioneRischio elevato (paese)
Preoccupazione comprovata
Una pretesa debitamente motivata basata su informazioni oggettive e verificabili — riapre la dovuta diligenza completa per le merci interessate e può chiudere la semplificazione di Article 13.
- Deposito e sanzioni
Dichiarazione di dovuta diligenza
Il deposito con cui l’operatore di prima immissione dichiara formalmente che la dovuta diligenza è stata eseguita e che il rischio è trascurabile — richiesto a ogni livello di rischio paese.
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