Dichiarazione di dovuta diligenza
Conosciuto anche come: DDS
Il deposito con cui l’operatore di prima immissione dichiara formalmente che la dovuta diligenza è stata eseguita e che il rischio è trascurabile — richiesto a ogni livello di rischio paese.
Cosa significa
La dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) non è una ricevuta. Presentarla è una dichiarazione formale che la diligenza è stata eseguita e che il rischio di non conformità è trascurabile. Restituisce un numero di riferimento che gli attori a valle conservano.
Nel regolamento
Dopo il Regulation (EU) 2025/2650, la dichiarazione è presentata una sola volta dall’operatore che immette per primo (o esporta) le merci, tramite il sistema informativo. Il dovere di presentare resta allo stesso modo a rischio basso, standard ed elevato.
Come lo tratta ERWAY
Il percorso submit-DDS di ERWAY assembla prove di appezzamento, fornitore e valutazione in un pacchetto pronto al deposito per quel sistema — come nell’articolo sul ciclo di vita della DDS su questo sito.
Termini correlati
- Deposito e sanzioni
Sistema informativo
Il sistema informativo UE in cui gli operatori presentano le dichiarazioni di dovuta diligenza e ricevono i numeri di riferimento — in pratica spesso chiamato TRACES NT.
- Ruoli e obblighi
Operatore
Il soggetto che immette per primo un prodotto pertinente sul mercato UE, o lo esporta — e che presenta la dichiarazione di dovuta diligenza per quella immissione.
- Rischio e classificazioneRischio trascurabile
Rischio trascurabile
Esito della valutazione per un prodotto e una filiera specifici: il rischio di non conformità non è più che trascurabile. Distinto dall’etichetta paese «rischio basso».
- Ruoli e obblighi
Operatore a valle
Immette sul mercato un prodotto già coperto dalla diligenza a monte — conserva il numero di riferimento, si registra se non è una PMI e deve agire se è a conoscenza di una preoccupazione comprovata.
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